IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara dovra' provvedere alla puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori e le forniture eseguiti per la ristrutturazione del complesso immobiliare sportivo, di proprieta' della stessa Azienda, denominato "Le Naiadi" e dei relativi atti amministrativi formali a fronte di ogni singola pretesa dei creditori. In mancanza, totale o parziale, di idonea documentazione amministrativa, dovra' procedersi, da parte dell'Azienda, oltre che alla ricognizione delle opere, lavori o forniture eseguite, altresi', all'accertamento del loro valore ad opera dei competenti pubblici uffici. Completata l'attivita' ricognitoria, di cui ai precedenti commi, l'Azienda procedera' alla definizione di ogni singolo rapporto obbligatorio ed ai conseguenti adempimenti contabili, quali sono imposti dalle vigenti norme regolamentari in materia. Per le finalita' di cui sopra, l'Azienda puo' avvalersi della collaborazione professionale di esperti particolarmente qualificati nelle materie giuridico-amministrative, economico-commerciali, e tecniche, anche in collegamento, su autorizzazione del presidente della Giunta regionale, con gli apparati amministrativi della regione o di apposita struttura, operanti in seno alla Giunta, da nominarsi con provvedimento del presidente anzidetto.