IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'Azienda Autonoma  di  Soggiorno  e  Turismo  di  Pescara  dovra'
provvedere  alla  puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori e
le  forniture  eseguiti  per  la   ristrutturazione   del   complesso
immobiliare  sportivo, di proprieta' della stessa Azienda, denominato
"Le Naiadi" e dei relativi atti amministrativi formali  a  fronte  di
ogni singola pretesa dei creditori.
   In   mancanza,   totale   o  parziale,  di  idonea  documentazione
amministrativa, dovra' procedersi, da parte dell'Azienda,  oltre  che
alla ricognizione delle opere, lavori o forniture eseguite, altresi',
all'accertamento  del  loro  valore  ad opera dei competenti pubblici
uffici.
   Completata l'attivita' ricognitoria, di cui ai  precedenti  commi,
l'Azienda  procedera'  alla  definizione  di  ogni  singolo  rapporto
obbligatorio ed ai  conseguenti  adempimenti  contabili,  quali  sono
imposti dalle vigenti norme regolamentari in materia.
   Per  le  finalita'  di  cui  sopra, l'Azienda puo' avvalersi della
collaborazione professionale di esperti  particolarmente  qualificati
nelle   materie  giuridico-amministrative,  economico-commerciali,  e
tecniche, anche in collegamento,  su  autorizzazione  del  presidente
della Giunta regionale, con gli apparati amministrativi della regione
o  di  apposita struttura, operanti in seno alla Giunta, da nominarsi
con provvedimento del presidente anzidetto.